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Statuto

Lo statuto dell’Associazione

È costituita in Prato, in Via Borgovalsugana, 63 l’associazione denominata “AMICI DEL COPERNICO” Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politco-partitica, religiosa e razziale e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico e in tale spirito opera nei seguenti settori:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale previste nell’art. 5 del D.lgs 117/2017;
  2. formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al constrasto della povertà educativa.

L’associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale attraverso forme di gestione d’ogni attività formativa, educativa, ricreativa e culturale a ciò destinata.

A tale scopo l’Associazione si propone di svolgere le attività volte a:

  • favorire la collaborazione tra scuola e famiglie;
  • contribuire all’annuale stesura del Piano dell’Offerta Formativa esprimendo gli orientamenti delle famiglie;
  • superare le difficoltà che dovessero insorgere nella gestione delle iniziative programmate;
  • partecipare con rappresentati dei genitori a gruppi di studio per affrontare problemi della Scuola;
  • supportare i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto;
  • assicurare un coordinamento e un’organizzazione ai rappresentati di classe;
  • operare a sostegno delle famiglie e degli studenti;
  • la sensibilizzazione e l’informazione sui temi e problemi afferenti le suddette finalità anche attraverso lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi e tecniche di intervento, nonché attraverso la promozione di attività ricreative, sportive, artistiche e culturali;
  • la promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, simposi, conferenze e cerimonie nonché attività di audiovisione, recitative artistiche ed esplorative a sostegno dell’attività sociale;
  • la realizzazione di una pubblicazione interna a carattere informativo e divulgativo.

L’Associazione si riserva di aderire a enti o organismi a carattere nazionale o internazionale che perseguono finalità analoghe alla propria.

L’Associazione APS può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entri i limiti indicati nell’art. 6 del D.lgs 117/2017.

L’Associazione può esercitare l’attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

È previsto l’obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di associazione di promozione sociale o con l’acronimo APS.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

4.1 – Requisiti – Categorie di soci

Possono aderire all’Associazione i genitori degli studenti iscritti o coloro che ne esercitano la patria potestà, ex alunni, ex genitori o chiunque sia intenzionato a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Per aderire all’Associazione si deve:

  • Presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo a maggioranza;
  • Dichiarare di accettare le norme dello statuto;
  • Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo. Fermo restando il rispetto dei criteri di democraticità e quindi di uguale disciplina del rapporto associativo, sono previste diverse categorie di soci:
    • Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione;
    • Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
    • Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari, persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione, e che cessato lo status di genitore di uno studente dell’Istituto vogliano continuare a farne parte.
    • Possono essere soci dell’Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di associazioni di promozione sociale.

4.2 – Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

4.3 – Parità diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e sono tenuti al pagamento della quota di adesione che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di aprile.

4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.4.1 – Criteri

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

Possono essere ricusate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto, ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità e decadenza previste dal regolamento di ammissione approvato prima della presentazione dell’istanza.

Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e di osservarne le disposizioni e i principi generali.

4.4.2 – Ammissione – esclusione delle domande

L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci dell’Associazione.

L’accettazione della domanda di ammissione è da ritenersi accolta in modo automatico, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni.

L’associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

4.4.3 – Cessazione – Esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all’organizzazione:

  • per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione;
  • per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • per mancato versamento dei contributi per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per gravi motivi ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile;
  • per comportamento constrastante con gli scopi statutari;
  • per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 – Ricorso

L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti o all’Assemblea degli associati, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.1 – Natura della quota associativa

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato all’atto di iscrizione ad ogni anno scolastico.

5.2 – Diritti dei soci

I Soci hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; ogni socio ha diritto ad un voto e ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio.
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Le dimissioni o il recesso del socio avvengono senza oneri accessori (la quota associativa non viene restituita).

5.3 – Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

  • a osservare le norme e i principi della Legge sul Terzo Settore, le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote e contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
  • Contributi di organismi internazionali;
  • Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  • Entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali;
  • Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

L’Associazione Amici del Copernico, costituita in APS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsati dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organi di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del D.lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Organi dell’Organizzazione sono:

  • Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Può inoltre essere costituito Il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

9.1 – Definizione

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Organizzazione.

9.2 – Convocazione assemblea ordinaria

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto) e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per l’esigenze dell’Associazione.

L’Assemblea può anche essere convocata:

  • per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, 
  • per richiesta di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimenti della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.3 – Compiti dell’assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
  • l’approvazione del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
  • Nominare o revocare i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di controllo ove previsto;
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • deliberare su gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti almeno da tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno corrente.

D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

9.4 – Modalità di convocazione delle assemblee

L’avviso di convocazione avviene per:

  • affissione all’albo sociale dell’Istituto della lettera di convocazione 15 giorni prima della data stabilita;
  • inserimento nel sito internet della scuola;

Deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e la sede della prima e della seconda convocazione.

L’adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto dal Codice Civile, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

9.5 – Validità assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

  • In prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega.
  • In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
  • Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all’assemblea e in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L’assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  • Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

9.6 – Delega rappresentativa in assemblea

Ciascun socio ha diritto a un voto e può delegare un altro socio con apposita delega in calce all’avviso di convocazione. Non potranno conferire più di una delega alla stessa persona.

I componenti del Consiglio Direttivo, il socio Tesoriere, il socio Segretario e il socio Direttore non possono rappresentare, in assemblea, mediante delega, altri soci dell’Associazione.

10.1 – Composizione – durata

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.2 – Nomina Presidente, Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti), il Tesoriere e il Segretario.

Si applica l’art. 2383 Codice Civile inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell’art. 26 del D.lgs 117/2017 a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10.3 – Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentati di eventuali sezioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.4 – Compentenze

Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di agosto successivo dell’anno interessato;
  • predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
  • nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), scelto anche tra le persone componenti il Consiglio Direttivo;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
  • deliberare in merito all’esclusione di soci;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

La carica di Consigliere si perde per:

  • Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • Revoca da parte dell’Assemblea;
  • Sopraggiunte cause di incompatibilità;
  • Perdita di qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dallo Statuto.

In caso di Consiglieri dimissionari e/o decaduti è prevista la nomina per cooptazione dei membri, per un massimo di un terzo dei componenti complessivi dell’organo direttivo, che deve essere ratificata in Assemblea con delibera. Oltre questa soglia, l’organo decade e si devono indire nuove elezioni. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.1 – Modalità di elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

11.2 – Deleghe

Il Presidente:

  • traccia le linee guida dell’attività dell’Associazione insieme ai membri del Consiglio Direttivo;
  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrava;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il o i Vice Presidenti, assume i provvedimenti di competenza del consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario curerà il disbrigo delle comunicazioni sociali, redigerà i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale, curandone la trascrizione su appositi registri e custodirà l’archivio dell’Associazione. Potrà essere assistito da un Vicesegretario da lui nominato.

Il Tesoriere curerà la contabilità dell’Associazione provvedendo ai pagamenti delle spese necessarie in base al mandato del Presidente, conformemente alle decisioni e al budget stabilito dal Consiglio. Dovrà presentare annualmente il rendiconto della gestione all’assemblea generale e il preventivo di gestione per l’anno successivo.

Il tesoriere curerà la conservazione dei registri e dei documenti contabili in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati o aderenti;
  • Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea;
  • Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • Registro dei volontari dell’associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (ove previsto) tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al Consiglio Direttivo.

L’organo di controllo, ove previsto e al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, è nominato dall’Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione, e ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 231/2001, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amminitrativa, e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell’articolo 8 del D.lgs 177/2017.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decade dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Organizzazione, fatto salvo il compenso all’Organo di Controllo qualora ne sussistesse l’obbligatorietà.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.1 – Approvazione

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea in conformità da quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs 117/2017, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro il maggior termine previsto dalla normativa civilistica.

I bilanci devono essere portati a conoscenza dell’Organo di Controllo (ove previsto) almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

19.2 – Contenuto

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

19.3 – Chiusura esercizio

Il bilancio deve coincidere con l’anno scolastico.

19.4 – Informativa sociale

Se i ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l’Associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 14 del D.lgs 117/2017.

Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni Pubbliche, stipulate ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 117/2017, sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al preseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 9.

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o affini di utilità sociale.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all’approvazione del presente statuto da parte dell’autorità governativa competente si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.